Servizi tecnici

Home »  Fotovoltaico »  Servizi tecnici

Riqualificazione Energetica

Per riqualificazione energetica dell’edificio (o retrofit energetico dell’edificio) si intendono tutte le operazioni,  tecnologiche e gestionali, atte al conferimento di una nuova (prima  inesistente) o superiore (prima inadeguata) qualità prestazionale alle  costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica,  volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che  intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente  esterno.

In generale, gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a:

  • migliorare il comfort degli ambienti interni;
  • contenere i consumi di energia;
  • ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull’ambiente;
  • utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili;
  • ottimizzare la gestione dei servizi energetici;

Il concetto di riqualificazione energetica dell’esistente – correlato  a quello di sostenibilità del costruito – è promosso a livello  internazionale da politiche che individuano nella necessità di un  sostanziale cambiamento nel modo di costruire, di gestire e di  manutenere gli edifici esistenti, la chiave di volta, in ambito  edilizio, per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela della salute  e del benessere dell’uomo. Un’intensa attività di legislazione e di  redazione di norme tecniche sul rendimento energetico del costruito  definisce parametri di efficienza sempre più restrittivi e criteri di  risparmio sempre più vincolanti, imponendo interventi di adeguamento del  patrimonio esistente a standard prestazionali più elevati, ad esempio  nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di un green building.  Parallelamente i governi di molti Stati europei hanno introdotto  incentivi economici per agevolare interventi di riqualificazione  energetica che garantiscano tempi di ritorno degli investimenti  compatibili con le possibilità di spesa dei proprietari degli immobili e  il ciclo di vita delle tecnologie impiegate.

Gli interventi principali, in grado di garantire un retrofit vantaggioso, interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione energetica dell’edificio, e riguardano fondamentalmente:

  • il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio (incremento dell’isolamento termico, sostituzione dei serramenti, installazione di idonei sistemi di schermatura solare…);
  • la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di  climatizzazione invernale e di illuminazione con altri più efficienti  dal punto di vista energetico e con minore impatto sull’ambiente in  termini di emissioni prodotte;
  • l’utilizzo dell’energia gratuita del sole per la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici) e termica (collettori solari);
  • la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici;
  • la revisione della contrattualistica inerente i servizi energetici (meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari);
  • l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi.

 

– Agevolazioni ed incentivi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40E/2010 del 31 Maggio 2010, ha chiarito che il calcolo sulla ritenuta del 10% sui bonifici  per il pagamento dei lavori di ristrutturazione ed effeicientamento  energetico va effettuato sul totale del bonifico al netto dell’IVA.

Ricordiamo che dal 1° luglio le banche e le Poste Italiane effettuano  una ritenuta d’acconto del 10%, introdotta con l’articolo 25 della  manovra per la sostenibilità finanziaria e la competitività economica,  sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del  36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento di  ristrutturazione o di riqualificazione energetica.

Con la circolare 40/E di ieri viene chiarito che la base imponibile  su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, che varia in  base alla tipologia degli interventi (l’imposta ad esempio è fissata al  10% per la ristrutturazione degli edifici abitativi e al 20% per  l’acquisto di beni utili alla ristrutturazione).

Nel caso dei condomini invece, che applicano la ritenuta del 4% sui  corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di  opere o servizi, si applica solo la ritenuta del 10% per evitare una  duplicazione degli oneri.

Inoltre se le imprese destinatarie del bonifico usufruiscono di  regimi fiscali agevolati in base ai quali è prevista la tassazione del  reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10%  potrà essere scomputata dall’imposta sostitutiva.

Ad oggi non sono previste sanzioni in presenza di violazione della norma, essendo la materia piuttosto complessa.