Cosa si intende con il termine scambio sul posto ? Il servizio di scambio sul posto (di seguito anche: SSP) è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica.
Chi può accedere allo scambio sul posto e chi lo eroga ? Con la deliberazione ARG/elt 74/08, in applicazione dall’1 gennaio 2009, l’Autorità ha previsto che lo scambio sul posto sia erogato da un unico soggetto su base nazionale (il GSE) e non più dalle imprese distributrici. Lo scambio sul posto può essere erogato a soggetti, denominati utenti dello scambio sul posto, per i quali si verifichino le seguenti condizioni:
– l’utente dello scambio è un cliente finale (libero o in maggior tutela) o un soggetto mandatario del cliente finale, qualora quest’ultimo operi sul libero mercato;
– l’utente dello scambio è titolare o dispone di:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
– l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
– il punto di connessione dell’utente dello scambio (attraverso cui l’energia elettrica è immessa e prelevata) alla rete è unico.
Qualora lo scambio sul posto sia riferito ad un impianto fotovoltaico oggetto di incentivazione ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 o 19 febbraio 2007, l’utente dello scambio sul posto coincide con il soggetto responsabile che percepisce l’incentivo in conto energia.
Struttura della nuova disciplina dello scambio sul posto e la sua integrazione nel mercato elettrico La figura 6.2 rappresenta schematicamente la struttura del nuovo scambio sul posto, evidenziando la sua integrazione nell’attuale struttura del sistema elettrico. In particolare, l’utente dello scambio sul posto acquista l’intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto). Inoltre, il medesimo utente sigla con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l’intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasporto e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna. Il GSE, sempre nell’ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all’utente dello scambio un contributo finalizzato:
– alla compensazione economica tra il valore associato all’energia elettrica immessa in rete e il valoreassociato all’energia elettrica prelevata. Nel caso in cui il valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, tale maggior valore viene riportato a credito negli anni solari successivi senza scadenza;
– alla restituzione, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia“scambiata”), della parte variabile, espressa in c€/kWh, dei corrispettivi relativi all’utilizzo della rete(trasporto e dispacciamento) e degli oneri generali di sistema (solo nel caso di fonti rinnovabili).
Mentre la compensazione economica di cui alla lettera a) deriva dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto. E’ come se l’energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete (mentre nella realtà tale rete è stata utilizzata). Ciò significa che i costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto rimangono in capo a tutti gli utenti del sistema elettrico. La nuova disciplina, evitando compensazioni tra quantità di energia elettrica dal diverso valore economico, garantisce la trasparenza dei flussi energetici e la corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata. Inoltre, la nuova disciplina consente di quantificare i costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto che rimangono in capo agli utenti del sistema elettrico, attraverso la componente tariffaria A3.
Figura 6.2